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ONERE DELLA PROVA E DI ALLEGAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA DI GARANZIA

Con la recente sentenza 1673/2021 il Tribunale di Treviso ha affrontato con dettaglio di analisi la questione, da anni dibattuta, dell’onere della prova gravante in capo al soggetto garantito e del valore delle allegazioni difensive.

Nel merito, la vicenda è relativa ad una richiesta di indennizzo rivolta al garante assicurativo per dei presunti danni derivanti da difettosa manutenzione di beni presso soggetti terzi. L’assicurata chiedeva di ottenere l’indennizzo dei danni quantificati sulla scorta della richiesta risarcitoria ad essa rivolta dal proprio cliente (non coinvolto nel giudizio), nonché sulla base della perizia di stima, svolta in sede stragiudiziale, dei danni lamentati, effettuata per conto della Compagnia, prima che fosse raggiunta la prova circa il nesso di causa tra i danni e la responsabilità dell’assicurata.

Il Giudicante affronta i diversi argomenti oggetto di discussione nel corso giudizio rilevando, in primis, una carenza nella allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea, con particolare riguardo all’eziologia del danneggiamento descritto dalla società assicurata. Questa, infatti, sosteneva che i propri addetti avrebbero danneggiato i beni del proprio cliente utilizzando prodotti per la pulizia non adeguati e risultati eccessivamente abrasivi, tali da determinare un danno funzionale ed estetico agli oggetti trattati.

L’assicurata, tuttavia, omette di descrivere, sia nell’atto introduttivo che nei successivi scritti difensivi, la reale ed incontestabile dinamica dei fatti, caratterizzando le proprie allegazioni quali mere deduzioni di parte prive di supporti probatori. Il Tribunale, invece, afferma che la descrizione della reale dinamica dei fatti risulta però assolutamente imprescindibile al fine di determinare se il danno rientri o meno tra quelli coperti dall’assicurazione stipulata con la convenuta. Non è sufficiente che il cliente dell’assicurata lamenti un danno e ne imputi la responsabilità alla medesima per attivare la garanzia assicurativa. Quello che la Compagnia intende indennizzare è il danno cagionato in via diretta da un comportamento dell’assicurata (rectius, dei propri soggetti agenti) eziologicamente rilevante e non dipendente da circostanze meramente accidentali o naturali o prevedibili.

In particolare, i dubbi insorti nel Giudice circa il verificarsi dell’evento di causa nei termini prospettati da parte attrice, sono conseguenza di una adeguata valutazione delle contestazioni e difese sollevate dalla Compagnia a seguito dell’esame del deposito documentale e dello svolgimento delle istanze ex art. 183/6 c.p.c..

Anche in tale fattispecie, ritiene il Tribunale di Treviso, vige il principio della preponderanza dell’evidenza, che deve essere utilizzato laddove gli elementi istruttori allegati non consentano di raggiungere una piena prova ma forniscano, comunque, elementi tali da ritenere verosimile la prospettazione attorea e “più probabile che non” la dinamica dei fatti come descritta dal danneggiato ovvero dal reclamante l’indennizzo.

Nel caso di specie la Compagnia di assicurazioni aveva ben rappresentato tutti i dubbi circa la reale dinamica del sinistro per come denunciato, fornendo, dunque, tutti quegli elementi fattuali e controfattuali idonei a smentire le tesi avversarie ed a far propendere il giudizio di verosimiglianza verso il rigetto della pretesa indennitaria.

Il Giudice, inoltre, analizza e risolve l’ulteriore questione della presunta prova fornita dall’assicurata, dalla medesima qualificata come “confessoria” a danno dell’assicurazione: l’effettuazione di una perizia e di una stima da parte della Compagnia in adempimento delle procedure di valutazione ed analisi del sinistro non costituisce, sic et sempliciter, il presupposto per far sorgere il diritto all’indennizzo per la fattispecie che, al contrario, richiede una verifica dettagliata dell’evento oggetto d’interesse ed una valutazione del medesimo a fronte ed in considerazione delle condizioni che regolamentano le garanzie prestate dalla polizza. Proprio in tale ottica, la Compagnia verifica, di norma mediante l’ausilio di perito di fiducia, che le circostanze del caso concreto integrino i presupposti di operatività delle garanzie prestate con il contratto assicurativo stipulato e, laddove venga accertata l’assenza di tali presupposti all’esito dell’istruttoria, pur in presenza di una garanzia astrattamente operante, l’indennizzo viene rifiutato, come è accaduto nel caso in esame. In altri termini, l’astratto riconoscimento dell’operatività della polizza non esime l’assicurato dal provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa di indennizzo, ovvero – nel caso di specie – che i danni lamentati dal cliente finale conseguissero ad un effettivo comportamento dei dipendenti dell’assicurata, coperto dalla garanzia assicurativa.

Nemmeno la proposta transattiva formulata dalla compagnia può assumere valenza confessoria, in quanto volta ad una definizione stragiudiziale in via bonaria che scongiurasse l’instaurazione della causa di merito. Dalla stessa non è consentito desumere alcun riconoscimento da parte della convenuta. Dunque, l’assicurato, al fine di ottenere la corretta ed integrale attivazione della polizza, deve adempiere al proprio onere di allegazione sia in relazione al fatto storico, sia in relazione al contenuto della garanzia. 

Nel caso in cui non si raggiunga tale prova, in applicazione delle norme processuali e del già nominato principio della preponderanza dell’evidenza, il Giudice non può che ritenere inammissibile la domanda giudiziale e rigettare la pretesa indennitaria.

L’accertato difetto di allegazione nella fattispecie esaminata, infine, ha consentito al Tribunale di ritenere non presenti gli elementi di fatto e di diritto configuranti l’ipotesi di truffa ai danni dell’assicurazione, pur in presenza di una domanda totalmente infondata e basata su documentazione di dubbia autenticità e provenienza.

Fondamentale, quindi, che l’allegazione difensiva sia completa e dettagliata anche nell’ambito delle richieste indennitarie.

Studio Legale Arbia

 

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