La riforma della Procedura Civile, in relazione al procedimento esecutivo, ha portato delle innovazioni che potranno senz’altro essere accolte con favore da tutte le parti coinvolte in esso. Per l’ipotesi in cui l’azione sia avviata nei confronti del debitore e del terzo pignorato (spesso una banca o il datore di lavoro) la recente riforma ha previsto nuove incombenze a carico del creditore procedente, poste a tutela del debitore e del terzo pignorato, quest’ultimo soggetto normalmente estraneo al rapporto di debito principale e che, quindi rimane all’oscuro dell’evoluzione del medesimo. In particolare, con riferimento all'obbligo del terzo pignorato, la riforma Cartabia, all’art. 1 comma 32 della legge 206/2021, ha previsto, a carico del creditore procedente, l’onere di notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi tanto al terzo pignorato quanto al debitore, entro il termine tassativo della data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Entro tale data il creditore dovrà anche procedere al deposito del l’avviso di cui sopra all’interno del fascicolo telematico dell’esecuzione, pena l’inefficacia del pignoramento. Tale perdita di efficacia del pignoramento opera sia a tutela del debitore che del terzo pignorato il quale, in assenza della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, deve procedere alla liberazione del vincolo. La norma in esame, quindi, modifica anche l’art. 543 c.p.c., con l'aggiunta di quinto e sesto comma, che recitano:
Comma 5 “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
Comma 6 “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
L’obiettivo di un tale disposto, come sopra accennato, è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, avvisandolo tempestivamente dell'esistenza della procedura esecutiva, eliminando così l’ambiguità sul suo obbligo di mantenere il vincolo sulle somme pignorate, in mancanza di notizie sull’iscrizione a ruolo del procedimento.
Tale onere era, in effetti, già previsto dall’art.164 ter disp. att. cpc comma 1: “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge”.
L’anomalia che si continua a riscontrare nella prassi, tuttavia, sta nella mancanza di applicazione di detta norma, riconducibile al fatto che il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art. 164 ter disp. att. c.p.c. non contempla alcuna sanzione, con la conseguenza che i terzi pignorato e, in particolare, le Banche, per liberare i conti, continuano a richiedere/attendere una comunicazione del creditore che, con la riforma Cartabia, è divenuta ancor meno rilevante, vista l'introduzione dei sopra citati commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c.
Nella pratica, infatti, prima dell’attuale previsione normativa, il terzo pignorato non veniva mai avvisato dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, trovandosi così di sovente nella situazione di accantonare le somme pignorate senza, di fatto, conoscere l’esito del procedimento e, quindi, senza sapere se e quando svincolare tali somme, anche nei casi di mancata iscrizione a ruolo della procedura.
Oggi, invece, la riforma legislativa consente di svincolare le somme anche allorchè sia decorsa la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento in assenza di notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo, con notevole alleggerimento degli oneri a carico di tutte le parti coinvolte. In altre parole, il comportamento concludente del creditore che ometta di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura, entro la data di udienza, consente di ritenere del tutto superfluo ogni ulteriore incombente, potendosi con ciò ritenere liberato sia il debitore sia, soprattutto, il terzo pignorato.
contattateci per qualsiasi informazione, siamo a vostra disposizione